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Cosa accade quando un condomino vuole installare un'antenna televisiva, ma non ha lo spazio necessario per farlo?

L'utilizzo dell'antenna, e quindi la sua installazione, è un vero e proprio diritto, che trova fondamento nella Costituzione Italiana. L'art. 21 Cost. recita infatti:

 

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. […].”

 

A tale diritto di espressione corrisponde il diritto a ricevere, e dunque ad essere informati. Ne consegue che l'antenna è un diritto e la decisione di installarla non può essere subordinata all'approvazione dell'assemblea condominiale. Ed a maggior ragione l'amministratore non può opporsi, in quanto tale potere non rientra nelle sue facoltà. L'assemblea può solamente porre alcune limitazioni in ordine al collocamento dell'antenna ed anche il regolamento condominiale può disciplinare la disposizione delle antenne, purché non ne vieti l'uso. A tale proposito va ricordata la sentenza 06.05.2005, n. 9393, sez. II, della Cassazione Civile, la quale ha stabilito che:

 

“il diritto di ogni singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità per l'utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri.”

 

Lo stesso concetto viene espresso anche dalla sentenza n. 9427 del 21/04/2009 (Cassazione Civile), la quale afferma che l'antenna televisiva non può essere installata sul lastrico solare altrui qualora esista come alternativa uno spazio proprio o condominiale adatto a tale opera.

Perciò colui che vuole installare un'antenna televisiva, ma non ha alcuna possibilità di farlo sulla proprietà individuale, può effettuare l'installazione o sulle parti comuni o sulla proprietà esclusiva di altri condomini. Infatti l'art. 209, Capo VII, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Dlgs 259/2003) afferma:

 

“1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.

 

2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

[…].”

 

Dunque è legittimo, per esempio, installare l'antenna sulla proprietà dell'appartamento vicino ed il proprietario non può rifiutarsi, pena ricorso al provvedimento d'urgenza al giudice, secondo quanto previsto dall'art. 700 del Codice di Procedura Civile.

Ovviamente vi sono delle limitazioni poste dalla giurisprudenza: una sentenza della Corte d'Appello di Milano del 30 Giugno 1995, stabilisce che non è possibile far passare i cavi all'interno dei locali del vicino se è materialmente possibile trovare loro una diversa collocazione all'interno dei propri, anche se ciò dovesse comportare una spesa notevolmente maggiore. Come riporta la sentenza del Tribunale Civile di Roma, del 27 Ottobre 1980:

 

“E' da ritenersi lecita l'installazione sul balcone di un appartamento condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.”

 

In conclusione possiamo ritenere che la legislazione parli chiaro: alla base di tutto c'è l'impossibilità.

E' ovvio che, se il condomino ha la possibilità di installare l'antenna nello spazio di proprietà individuale, egli è tenuto a farlo, anche se ciò risulta essere più costoso. Collocare l'antenna nello spazio altrui diventa un diritto nel momento in cui vi è la necessità.

Inoltre con la Riforma del Condominio, in vigore dal 18 Giugno 2013, è stato introdotto l'art. 1122-bis che, in materia di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva, afferma:

 

“Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. […].”

 

Prima d'ora non vi era un articolo specifico che disciplinasse questo argomento, ma con la Riforma si pone rimedio ad una “mancanza” precedente e si evidenzia quanto detto nelle sentenze sopra citate ed emesse finora.