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Dall'uscita della legge n.220 del 11 Dicembre 2012 si parla molto della possibilità data ai condomini di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato del condominio per realizzare il proprio impianto termoautonomo.

Il Comma 4 dell'articolo 1118 del Codice Civile, modificato dalla "Nuova Riforma del Condominio", recita:

"Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma."

Come si stabilisce se dal distacco derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini?

Chi desidera staccare il proprio appartamento dall'impianto cetralizzato deve presentare, all'assemblea del condominio, una perizia che attesti, attraverso calcoli, l'impatto del distacco.
La perizia, redatta da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, deve porre in rilievo i consumi dell'impianto allo stato iniziale e i consumi conseguenti al distacco. Deve inoltre valutare la quantità di calore della quale l'ente "staccato" può usufruire per conduzione e convezione derivante dagli appartamenti vicini ancora attaccati all'impianto centralizzato.
A seguito dei risultati il tecnico stabilisce l'entità dello squilibrio.

L'assemblea, qualora siano soddisfatte le condizioni poste dall'articolo 1118, non può impedire al condomino il distacco dall'impianto centralizzato, ma potrebbe richiedere un ragionevole lasso di tempo per poter disporre una propria perizia di parte. Se anche la perizia di verifica arriva agli stessi risultati, allora il condomino può procedere al distacco.
Il distacco potrebbe essere comunque vietato dal regolamento contrattuale, infatti il comma 4 dell'articolo 1118 non è inderogabile, perciò il regolamento contrattuale potrebbe legittimamente negare il distacco.
Si deve tenere anche conto dei regolamenti comunali, infatti il comune in cui è sito l'immobile potrebbe aver posto dei veti nel Regolamento Edilizio.
Inoltre, il distacco dall'impianto centralizzato, rientra nel tema dell'efficienza energetica, argomento che è di competenza regionale e quindi i Regolamenti Regionali potrebbero contenere dei veti o porre limiti al distacco (un esempio in tal senso sono le regioni Lombardia e Piemonte).
L'articolo 1118 infine si scontra con quanto stabilito al comma 9 del D.P.R. 59/09 sul contenimento dei consumi energetici che regita:


"In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unita' abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25."

Perciò da quanto scritto fino ad ora si evince l'intenzione di scoraggiare il distacco dall'impianto centralizzato seppure ne venga data la possibilità. Si preferisce puntare ad un efficientamento degli impianti esistenti e ad un controllo dei consumi attraverso la contabilizzazione delle calorie.

Il condomino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato è esonerato dalle spese che riguardano il sistema?

L'ultima parte del Comma 4 dell'articolo 1118 del Codice Civile definisce quali spese il condomino deve continuare a sostenere.
Il distacco non esonera al pagamento delle spese relative all'impianto centralizzato perchè fa parte delle cose comuni ed al condomino, secondo quanto stabilito al comma 2 dello stesso articolo, non è consentito rinunciarvi.
Pertanto il distacco consente di non pagare i costi del combustibile, ma permane l'obbligo di pagare le spese straordinarie sull'impianto, l'ordinaria manutenzione e tutte le modifiche e adeguamenti necessari per mantenere il sistema a norma di legge.

immagine "riscaldamento-centrale" concessa da Mister GC / FreeDigitalPhotos.net