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I mutamenti della vita odierna, sempre più frenetica e impegnativa, hanno portato ad avere un tempo sempre minore da poter dedicare a chi in famiglia necessita, anche solo per poche ore al giorno, di un aiuto. Per aiutare queste persone ci sarebbe la necessità di assumere una badante, ma i costi per molti risultano insostenibili.

E se una sola badante venisse assunta e poi “divisa” fra i condòmini?

Nasce così l'idea della “badante di condominio”, per venire incontro alle famiglie che si trovano a dover combattere quotidianamente con difficoltà, malattie o parziali disabilità di un parente. Inoltre, la badante condominiale, fornisce servizi di assistenza alle famiglie anche assolvendo una serie di incombenze concrete quali la spesa, la banca, la posta ecc. E' una condivisione non solo di servizi, ma anche di costi: si paga ad ore e si risparmia. Naturalmente il costo viene sostenuto solo dai condomini che usufruiscono del servizio.

Nel nuovo C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati in vigore dal 1 Gennaio 2013 viene proprio introdotta questa nuova figura, nella categoria dei lavoratori addetti a mansioni assistenziali. L'articolo 18, Comma 1 punto D4 del citato C.C.N.L. recita:

 

“[...] lavoratori […] che svolgono servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti o più in generale attività relative alla vita familiare, in favore dei condomini o di una parte di loro. Coloro che usufruiscono del servizio se ne assumono le spese.”

 

Come si vede è stata espressamente prevista la possibilità di assumere una persona, dipendente del condominio, che possa svolgere attività di lavoro domestico, di assistenza ad anziani o bambini per più persone nell'ambito dello stesso complesso. Queste figure integrano l'assistenza offerta ai cittadini dalle strutture presenti sul territorio.

E' importante sapere che l'INPS, con la circolare n. 25 del 08 Febbraio 2013, rende noti i nuovi minimi retributivi relativi all'anno 2013 per i lavoratori domestici e chiarisce le nuove disposizioni legate all'ASPI (Assicurazione Sociale Per l'Impiego). Con la riforma Fornero, a partire dal 1 Gennaio 2013, per finanziare l'ASPI, viene applicato ai rapporti di lavoro a tempo determinato (e ciò vale anche per i rapporti di collaborazione domestica) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,4%. La circolare INPS inoltre pone rimedio ad una “mancanza” della legge Fornero affermando che nel caso di licenziamento non è dovuto alcun contributo aggiuntivo:

 

“Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art.2, legge 28 Giugno 2012, n.29, come modificato dal comma 250, art.1, legge 24 Dicembre 2012, n.228, si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest'ultimo”.

 

In pratica l'INPS definisce il lavoro domestico come peculiare, e pertanto non vi è alcun maggior onere per i condomini in questo caso. Il contributo in questione è infatti dovuto solo dalle imprese.

 

Concretamente come funziona il servizio di badante condominiale?

La badante di condominio lavora nel palazzo per l'intero arco della giornata, ma dividendosi tra i vari piani e le varie unità immobiliari a seconda delle esigenze delle famiglie. Perciò queste ultime pagano una quota, in base alle ore in cui hanno beneficiato del servizio. Il risparmio economico è notevole in relazione a quanto si spenderebbe per una badante fissa. Questo tipo di attività è già stata sperimentata in molte città italiane, ed è una risorsa per tutti i condomini che possono così unirsi in una rete di collaborazione.